È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del 23 aprile 2026 il Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51 relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Il Decreto, che definisce le fasi della procedura nazionale di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, individua nel Ministero delle imprese e del made in Italy l’autorità competente per la fase nazionale di tali procedure, nonché per quelle a livello europeo.

Che cos’è un prodotto artigianale o industriale?

Secondo la legislazione, i «prodotti artigianali» sono quelli realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito. I «prodotti industriali», invece, sono realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine.

In pratica, ciò significa che una vasta gamma di prodotti potrebbe beneficiare della protezione come indicazioni geografiche: pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli ecc.

È importante, tuttavia, che i prodotti soddisfino i seguenti criteri:

  • il prodotto deve essere originario di un luogo, una regione o un paese determinati;
  • la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e
  • almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.

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